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SECONDARIA - riflessioni in merito alle operazioni di scrutinio finale alla scuola secondaria di primo grado

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Prot.   32 /SEC

Roncoferraro, 28/05/2018

A tutti i docenti  della scuola secondaria di primo grado


 

 

Oggetto: riflessioni in merito alle operazioni di scrutinio finale alla scuola secondaria di primo grado

 

In vista delle imminenti operazioni di scrutinio finale, ritengo opportuno richiamare l'attenzione sulle novità normative introdotte dal D.Lgs.62/2017 e sulle loro modalità di applicazione.

 

Relativamente alla validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria, il D.Lgs,62/2017 specifica che:

  1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,

2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi eccezionali,   congruamente   documentati,   purche'   la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione.

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nella seduta dello scorso 17 ottobre 2017 ha individuato i seguenti criteri in base ai quali derogare rispetto al limite di legge:

  • Motivi di salute adeguatamente documentati;
  •  Bisogni educativi speciali formalmente riconosciuti dall’Istituto.

Nel caso in  cui non sia possibile applicare tali deroghe, il consiglio di  classe accerta e verbalizza  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, senza procedere ad alcuna operazione di valutazione.

 

Relativamente all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria, il D.Lgs,62/2017 specifica che:

   1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 [n.d.r.  sanzioni e  provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica] sono sempre adottati da un organo collegiale e dal comma  2 del presente articolo.

  2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di apprendimento in una o  piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica, nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di apprendimento.

Sottolineo il cambio di paradigma che è avvenuto nella normativa: rimane immutata la possibilità di non ammettere alla classe successiva gli alunni, con decisione assunta a maggioranza, ma viene legittimata l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Ciò in ragione della funzione formativa e orientativa della valutazione e dell'attenzione che deve essere rivolta al processo formativo dell'alunno; non a caso, nella nuova scheda di valutazione si chiede esplicitamente ai docenti una "descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto".

Questo cambio di paradigma non rappresenta semplicisticamente un invito alla scuola a non bocciare, come da più parti è stato affermato, ma costituisce un richiamo ai docenti ad una più esplicita assunzione delle proprie responsabilità all'interno del processo formativo di ogni alunno.

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nella seduta dello scorso 14 marzo 2018, assumendosi la sua parte di responsabilità, ha condiviso ed esplicitato i criteri per la non ammissione alla classe successiva che prevedono:

  • L'alunno/a non è in nessun caso ammesso/a alla classe successiva o all'esame di Stato qualora presenti cinque insufficienze gravi (valutazione: 4).
  • In presenza di tre o più insufficienze il Consiglio di classe si riserva di valutare la non ammissione alla classe successiva/esame di Stato anche prendendo in considerazione gli altri criteri di seguito elencati:
    • mancanza di progressi rispetto alla situazione di partenza e scarso sviluppo degli apprendimenti
    • Considerazione del numero di assenze
    • permanenza di risultati negativi anche a seguito delle attività di recupero organizzate dalla scuola
    • improbabilità per l'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, alla luce di un'attenta valutazione delle sue capacità, attitudini e delle lacune pregresse.
    • mancanza di impegno e/o rifiuto sistematico, da parte dell'alunno, di seguire e di studiare, di sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte o consegna in bianco delle stesse

Proprio perchè per legge ogni alunno è ammesso alla classe successiva, ogni consiglio di classe, in sede di scrutinio, prima di arrivare alla decisione di non ammissione, dovrà analogamente assumersi la sua parte di responsabilità ed effettuare una serie di valutazioni e riflessioni sul proprio operato, riconducibii alle seguenti domande:

  • ci sono almeno tre insufficienze gravi?
  • c'è stata un'evoluzione rispetto alla situazione di partenza? si intravede la possibilità di un'evoluzione?
  • pur nel rispetto del monte-ore di presenza, c'è stato un elevato numero di assenze?
  • sono state messe in atto strategie di recupero? con quale esito? sono state documentate?
  • si possono prevedere ulteriori strategie di recupero che consentano all'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi minimi nel corso dell'anno successivo?
  • c'è stata collaborazione da parte dell'alunno? qual è stato il suo grado di impegno di fronte alle diverse proposte didattiche?

Solo a fronte di tutte queste considerazioni si potrà configurare in maniera legittima quella situazione di "parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di apprendimento in una o piu' discipline" richiesta dalla normativa per la non ammissione e tale situazione dovrà essere opportunamente esplicitata in maniera dettagliata nel verbale delle operazioni di scrutinio. Ricordo, infatti, che, qualora dovesse esserci un ricorso, il verbale costituisce uno dei documenti fondamentali per la valutazione della fondatezza del ricorso stesso.

Confido in un'attenta riflessione e in un accurato lavoro da parte di ogni consiglio di classe, affinchè le operazioni di scrutinio finale si svolgano nel pieno rispetto della normativa e, soprattutto, di una adeguata crescita personale e culturale di ogni alunno.

 

Il dirigente scolastico reggente
 
Cristina Patria
 

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