Prot. 32 /SEC
Roncoferraro, 28/05/2018
A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: riflessioni in merito alle operazioni di scrutinio finale alla scuola secondaria di primo grado
In vista delle imminenti operazioni di scrutinio finale, ritengo opportuno richiamare l'attenzione sulle novità normative introdotte dal D.Lgs.62/2017 e sulle loro modalità di applicazione.
Relativamente alla validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria, il D.Lgs,62/2017 specifica che:
1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nella seduta dello scorso 17 ottobre 2017 ha individuato i seguenti criteri in base ai quali derogare rispetto al limite di legge:
Nel caso in cui non sia possibile applicare tali deroghe, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, senza procedere ad alcuna operazione di valutazione.
Relativamente all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria, il D.Lgs,62/2017 specifica che:
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 [n.d.r. sanzioni e provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica] sono sempre adottati da un organo collegiale e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Sottolineo il cambio di paradigma che è avvenuto nella normativa: rimane immutata la possibilità di non ammettere alla classe successiva gli alunni, con decisione assunta a maggioranza, ma viene legittimata l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Ciò in ragione della funzione formativa e orientativa della valutazione e dell'attenzione che deve essere rivolta al processo formativo dell'alunno; non a caso, nella nuova scheda di valutazione si chiede esplicitamente ai docenti una "descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto".
Questo cambio di paradigma non rappresenta semplicisticamente un invito alla scuola a non bocciare, come da più parti è stato affermato, ma costituisce un richiamo ai docenti ad una più esplicita assunzione delle proprie responsabilità all'interno del processo formativo di ogni alunno.
Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nella seduta dello scorso 14 marzo 2018, assumendosi la sua parte di responsabilità, ha condiviso ed esplicitato i criteri per la non ammissione alla classe successiva che prevedono:
Proprio perchè per legge ogni alunno è ammesso alla classe successiva, ogni consiglio di classe, in sede di scrutinio, prima di arrivare alla decisione di non ammissione, dovrà analogamente assumersi la sua parte di responsabilità ed effettuare una serie di valutazioni e riflessioni sul proprio operato, riconducibii alle seguenti domande:
Solo a fronte di tutte queste considerazioni si potrà configurare in maniera legittima quella situazione di "parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline" richiesta dalla normativa per la non ammissione e tale situazione dovrà essere opportunamente esplicitata in maniera dettagliata nel verbale delle operazioni di scrutinio. Ricordo, infatti, che, qualora dovesse esserci un ricorso, il verbale costituisce uno dei documenti fondamentali per la valutazione della fondatezza del ricorso stesso.
Confido in un'attenta riflessione e in un accurato lavoro da parte di ogni consiglio di classe, affinchè le operazioni di scrutinio finale si svolgano nel pieno rispetto della normativa e, soprattutto, di una adeguata crescita personale e culturale di ogni alunno.
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